società benefit

Società Benefit e riforma del Terzo settore

Nel 2016 è stata introdotta nell’ordinamento la particolare figura della società benefit, società a scopo di lucro che distribuisce utili ma persegue anche finalità di beneficio comune.
Si tratta di una società che svolge attività d’impresa e, accanto all’obiettivo di massimizzazione del profitto, ha come scopo la creazione di un impatto positivo sulla società e sull’ambiente. La caratteristica principale è quella di perseguire “nell’esercizio dell’attività economica e fermo restando lo scopo lucrativo della divisione di utili, anche una o più finalità di beneficio comune, operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse”.

Secondo la legge possono perseguire finalità di “benefit”, nel rispetto della relativa disciplina, le società di persone, le società di capitali, le società cooperative e le mutue assicuratrici. Può trattarsi di società di nuova costituzione, o anche preesistenti che provvedano a modificare coerentemente lo scopo sociale.

Per poter operare la società deve individuare “il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento” delle finalità sociali.

Inoltre, alla presentazione annuale del bilancio, la società deve anche presentare una relazione dalla quale emergano: una descrizione di obiettivi specifici, modalità e azioni attuate dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato; la valutazione dell’impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno (previsto dalla legge che richiede l’accertamento da parte di enti terzi); una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell’esercizio successivo.

Più di recente è stata adottata la legge che delega al Governo di emanare i decreti per l’attuazione della riforma del Terzo settore.

Questa categoria è stata individuata nel complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.

Perciò, entro luglio del 2017 il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi per:

1) la revisione della disciplina di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute;

2) il riordino e alla revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito codice del Terzo settore;

3) la revisione della disciplina in materia di impresa sociale.

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