Società start-up innovative

Società start-up innovative

A partire dal 2012 sono previste norme semplificate per chi vuole costituire (o modificare a certe condizioni) una società con oggetto sociale prevalente nel campo dello sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

Il notaio è il pubblico ufficiale dal quale è possibile costituire una società in un solo giorno, che offre l’opportuna consulenza per modellare lo statuto sociale secondo le proprie esigenze: si pensi alle modalità di conferimenti di capitale anche non proporzionali da parte dei soci, alla differenziazione dei diritti agli utili e al voto, alle clausole su diritto di prelazione, gradimento all’ingresso di nuovi soci, trasferibilità delle partecipazioni, recesso, poteri dell’organo amministrativo.

La società a responsabilità limitata semplificata, invece, non possiede uno statuto, ma solo un minimale atto costitutivo standard non modificabile. Inoltre, la legge stabilisce che questa forma di società semplificata abbia un capitale sociale esiguo: in concreto, l’assenza di idonea capitalizzazione impone ai soci di ricorrere a finanziamenti propri e garanzie personali che comportano l’effetto opposto a quello della limitazione della responsabilità, caratteristica propria della società di capitali.

Il ruolo del notaio è quello di orientare alla soluzione societaria più adatta a dare vita all’impresa e come mettere d’accordo i soci.

Questi i requisiti per accedere alle agevolazioni fiscali e le facilitazioni in materia societaria e di contratti di lavoro riservate alle start-up innovative.

Cos’è

La qualifica di start-up innovativa è riconosciuta a una società di capitali, anche cooperativa, di nuova costituzione o già esistente da meno di 60 mesi, finalizzata ad incentivare lo sviluppo, la produzione e commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

A tal fine sono riconosciute, al massimo fino ai 5 anni dalla costituzione:

  • agevolazioni per la fase costitutiva;

  • agevolazioni per la gestione dell’impresa;

  • un sistema di deroghe alle norme in materia di riduzione per perdite;

  • agevolazioni fiscali anche per chi vuole investire nella start-up innovativa;

  • possibilità di avere rapporti di lavoro a termine;

  • non assoggettamento alla procedura di fallimento.

La start-up innovativa si costituisce con atto pubblico dal notaio, che provvede a registrare l’atto e ad iscrivere la società nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese competente per territorio (quello dove è posta la sede sociale).

Caratteristiche

Le start-up innovative hanno la possibilità di offerta al pubblico di prodotti finanziari anche nella forma di s.r.l..

Per poter accedere ai benefici, la società deve:

  • svolgere attività di ricerca e sviluppo con spese uguali o superiori al 15% del valore totale della produzione;

  • in alternativa, avere, almeno nella misura di un terzo, dipendenti e collaboratori che abbiano svolto o che svolgano dottorato certificato di ricerca;

  • in alternativa, essere depositaria, titolare o licenziataria di un brevetto relativo ad invenzione industriale o biotecnologica.

Ovviamente a fronte di tutte queste agevolazioni vengono imposte delle restrizioni nella distribuzione degli utili ovvero una limitazione del valore di produzione totale annuale a 5 milioni di euro a partire dal secondo anno di attività.

La start up innovativa viene iscritta presso il Registro delle Imprese e precisamente nella sezione speciale prevista per le start-up innovative. L’iscrizione è il presupposto anche per beneficiare della disciplina agevolativa. Per ottenere l’iscrizione è necessario indicare i requisiti previsti per qualificare la società come start-up innovativa: attività svolta, spese di ricerca e sviluppo, indicazione dei titoli di studio, esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nell’impresa, relazioni e collaborazioni con un’università e centri di ricerca ovvero investitori istituzionali e professionali, diritti di privativa su proprietà industriali o intellettuali.

L’impresa che intende qualificarsi come start-up innovativa non può essere stata generata da una fusione, scissione e il suo patrimonio non può derivare da cessione di azienda o di ramo d’azienda.

Ulteriori informazioni anche sul sito del Registro delle Imprese.

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